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Animali vivi, sperma, embrioni e ovuli - Controlli veterinari a seguito di importazioni

FONTE: Ministero della Salute

A cura dell’Ufficio 8 della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Normativa di riferimento

  • Regolamento UE 2017/625
  • Decreto legislativo n. 24, 2 febbraio 2021
  • Regolamento UE 2016/429

Descrizione sintetica delle attività
Nei Posti di controllo frontalieri (PCF), in applicazione alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625, vengono effettuate le ispezioni su animali vivi, sperma, embrioni ed ovuli al fine di verificarne la conformità alla normativa di settore. In particolare, viene valutato se le condizioni di salute e di benessere degli animali sono conformi alle prescrizioni di legge dell’Unione europea e nazionali e che gli animali e tutti i prodotti da essi ottenuti non siano veicolo di ingresso di patologie animali e zoonosi nel territorio europeo.

 


Luogo e momento del controllo

  • Luogo: Posti di controllo frontalieri abilitati per l’esecuzione dei controlli su animali vivi, sperma, embrioni ed ovuli presentati per l’ingresso nell’Unione europea; i controlli sui prodotti di origine animale per gli scopi della salute animale sono eseguiti in tutti i PCF.
  • Momento: prima dell’eventuale immissione in libera pratica delle partite di animali vivi, sperma, embrioni e ovuli.

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
Tutte le partite di animali vivi, sperma, embrioni e ovuli sono sottoposte a controlli documentali d’identità e fisici (ispezioni veterinarie) da parte dei Posti di controllo frontalieri.

Metodi e tecniche
Controlli documentali, d’identità e fisici (ispezioni veterinarie) al fine di verificare il rispetto delle condizioni sanitarie stabilite dalla normativa dell’Unione europea per consentire l’ingresso delle partite nel territorio degli Stati membri.
Quarantene e campionamenti per analisi; ossia il prelievo di campioni per verificare, mediante analisi di laboratorio, la conformità degli animali e di sperma, embrioni e ovuli alla normativa in materia di sanità animale.

Criteri di rischio su cui si basa la programmazione del controllo ufficiale
In accordo alla normativa vigente i controlli eseguiti dai Posti di controllo frontalieri su animali vivi, sperma, embrioni ed ovuli sono sistematici, ossia su tutte le partite presentate per l’ importazione.
Sui prodotti di origine animale è eseguito il controllo documentale e di identità su tutte le partite al fine di accertare che tali merci rispettino le condizioni di salute animale stabilite dalla normativa per l’ingresso nell’UE e che quindi, non siano veicolo di introduzione nella UE di patologie animali e zoonosi. I controlli fisici, per gli scopi della salute animale, sono eseguiti se ritenuti necessari dall’ispettore sanitario sulla base delle informazioni disponibili derivate dal controllo documentale e di identità.

Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
Al termine dei controlli sanitari l’ispettore del posto di controllo frontaliero rilascia il “documento sanitario comune d’entrata” (DSCE) che riporta i dati sulla partita, i controlli effettuati, l’esito dei medesimi con l’accettazione o il rifiuto degli animali, sperma, embrioni e ovuli. Le decisioni relative alle partite presentate per l’ingresso nell’Unione europea sono adottate ai sensi dell’art. 55 del Reg. (UE) 2017/625.
I possibili provvedimenti sanitari in seguito ai controlli sono i seguenti: respingimento, macellazione, eutanasia, quarantena, distruzione (Reg. UE 2017/625);
Le sanzioni amministrative sono applicate in accordo all’ articolo 5 del decreto legislativo n. 24 del 2 febbraio 2021.

Modalità di rendicontazione, verifica e feedback
Sistema informativo dell’Unione europea: TRACES NT


Autorità Competente Centrale
Ministero della Salute - Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari - Ufficio 8
Ruolo: Coordinamento delle attività di controllo dei Posti di controllo frontalieri previste dalla normativa nazionale ed europea vigenti.

Ministero della Salute - Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari - Posti di controllo frontalieri
Ruolo: Controlli sanitari al confine su tutte le partite di animali vivi, sperma, embrioni e ovuli presentate per l’ingresso nel territorio dell’Unione europea; rilascio del documento sanitario comune di entrata in cui vengono annotati i risultati dei controlli ufficiali e le decisioni adottate sulla partita (immissione in libera pratica, respingimento, macellazione, eutanasia).

Autorità Competente Locale
Aziende Sanitarie Locali (AASSLL) – Servizi veterinari
Ruolo: I servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali sono competenti sulla struttura di prima destinazione degli animali vivi, sperma, embrioni e ovuli introdotti nell’Unione europea. Essi sono informati dal Posto di controllo frontaliero, attraverso il sistema informativo TRACES (Reg. UE 2019/1715), dell’autorizzazione all’ingresso delle partite nell’Unione europea.
Se l’immissione sul mercato degli animali è autorizzata a condizioni speciali dal posto di controllo frontaliero, tali servizi assicurano la vigilanza ufficiale a destino e gli eventuali interventi finalizzati alla definitiva immissione in libera pratica delle partite.

Altre Autorità
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Ruolo: L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli coopera con il Ministero della Salute a livello centrale e periferico per garantire che le partite di animali vivi, sperma, embrioni e ovuli in ingresso nell’Unione siano sottoposte ai controlli sanitari previsti dalla normativa dell’Unione europea e nazionale prima di essere immesse in libera pratica nel territorio dell’UE.
I posti di controllo frontalieri e le Dogane cooperano nelle azioni di contrasto alle importazioni clandestine.

Laboratori
Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Ruolo:I laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sono riconosciuti come Laboratori ufficiali per la verifica della conformità degli animali e dello sperma, embrioni e ovuli alla normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di sanità animale.


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